Lecce e Palermo, non valide le garanzie fideiussorie presentate. Rischiano grosso entrambe se non ne presentano delle nuove.

Palermo e Lecce per il Campionato di Serie B; Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Pro Piacenza, Reggina, Rende, Siracusa e Teramo per il Campionato di Serie C hanno tempo fino al termine perentorio del 28 settembre per depositare presso la Lega di appartenenza la garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione in campionato, nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000 per le prime e di euro 350.000 per le seconde. L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000 per le società di Serie B e di euro 350.000 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019. Lo stabilisce un comunicato ufficiale firmato dal commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e dal segretario Antonio Di Sebastiano

Ecco il Comunicato:
Il Commissario Straordinario
 constatato che, nell’ambito delle procedure di ammissione ai campionati professionisti di Serie B e
di Serie C valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e U.S.
Lecce S.p.A., per il Campionato di Serie B, le società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C.
Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese S.r.l.; Matera Calcio S.r.l., A.S. Pro
Piacenza 1919 S.r.l., U.R.B.S. Reggina 1914 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l.; Siracusa Calcio S.r.l.,
S.S. Teramo Calcio S.r.l. per il Campionato di Serie C, hanno adempiuto all’obbligo di deposito
della fideiussione, rispettivamente di euro 800.000,00 e di euro 350.000,00, avvalendosi di garanzie
rilasciate dalla società Finworld S.p.A.;
 preso atto che, successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette
fideiussioni, con ordinanza n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11
luglio) la VI Sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal
senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era
stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla
Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex
art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B.;
 considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha
determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste
in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione
all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;

– atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non
legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito
del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si
sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria l’assegnazione di un
termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva;
– ritenuto congruo stabilire il termine del 28 settembre 2018, per la effettuazione di detto
adempimento;
– precisato che la omessa regolarizzazione del requisito della fideiussione costituisce illecito
disciplinare da sanzionare come in dispositivo;
 visto lo Statuto Federale
d e l i b e r a
le sopra menzionate società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di
competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono
depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018,
garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio
2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde.
L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di
euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché
con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza
2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2018
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini